DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)



COSA SONO E COME FUNZIONANO

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) rappresentano un fondamentale strumento di autodeterminazione in ambito sanitario, garantendo che le decisioni riguardanti la propria salute siano rispettate anche in situazioni in cui non si è più in grado di esprimersi. Questo strumento è stato introdotto dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, che valorizza le volontà e le preferenze dei pazienti, in particolare in fase avanzata o terminale della malattia.

Le DAT sono importanti perché consentono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere anticipatamente le proprie scelte in merito a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e terapie, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie decisioni.

In questo modo, le DAT tutelano il diritto all’autodeterminazione, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Inoltre, le DAT aiutano a sollevare i familiari da decisioni difficili in situazioni critiche, garantendo che le volontà espresse siano rispettate e che il paziente riceva cure coerenti con le sue preferenze. Questo strumento promuove una maggiore trasparenza e collaborazione tra paziente, famiglia e medici, migliorando complessivamente la qualità dell'assistenza sanitaria.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di redazione e registrazione delle DAT è possibile rivolgersi agli uffici competenti del proprio Comune o consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute


COME REDIGERE UNA DAT

La redazione delle DAT può avvenire in diverse modalità:

-Atto pubblico o scrittura privata autenticata: redatti presso un notaio, che garantisce la validità legale del documento;
-Scrittura privata semplice: consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza o strutture sanitarie competenti;
-Per persone con disabilità fisiche, è possibile utilizzare videoregistrazioni o dispositivi che consentano la comunicazione.

Non esistono moduli standard previsti dalla legge, ma alcuni Comuni e Regioni offrono modelli facsimili per agevolare la compilazione. È consigliabile consultare il proprio medico per ricevere informazioni adeguate sulle conseguenze delle scelte espresse.

Il documento deve contenere:

  1. Identità del disponente: nome, cognome, dati anagrafici.
  2. Indicazione delle situazioni in cui le DAT devono essere applicate.
  3. Consensi o rifiuti specifici riguardo a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, inclusa la nutrizione e l’idratazione artificiale.
  4. Nomina del fiduciario (facoltativa): una persona che rappresenti il disponente nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie.

NOMINA DEL FIDUCIARIO
Il disponente può indicare un fiduciario, una persona maggiorenne e capace di intendere e volere, che rappresenti le sue volontà nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. La nomina del fiduciario deve essere accettata formalmente ed è revocabile in qualsiasi momento. In assenza del fiduciario o in caso di conflitto tra questi e il medico, la decisione può essere affidata al giudice tutelare.


CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLE DAT

Le DAT devono essere depositate presso:
-Il Comune di residenza.
-Strutture sanitarie competenti.
-Notai o consolati italiani all’estero.

Tutte le DAT vengono registrate nella Banca Dati Nazionale delle DAT, istituita dal Ministero della Salute e operativa dal 2020. Questa banca dati garantisce la conservazione e l’accessibilità delle DAT da parte del disponente, del fiduciario nominato e dei medici curanti, tramite autenticazione digitale (SPID, CNS o CIE).


MODIFICA O REVOCA DELLE DAT

Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità previste per la loro redazione. In situazioni di emergenza o urgenza che impediscano l’uso delle forme ordinarie, è possibile effettuare una revoca verbale alla presenza di un medico e due testimoni.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di redazione e registrazione delle DAT, è possibile rivolgersi agli uffici competenti del proprio Comune o consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.


PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE (PCC)

La Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) è un processo dinamico e continuo che coinvolge il paziente, la famiglia, il fiduciario (se nominato) e l’equipe multidisciplinare sanitaria. Questo strumento, previsto dall’articolo 5 della Legge 219/2017, si applica principalmente a pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti o con prognosi infausta. La PCC si basa su un dialogo aperto e empatico tra il paziente e il medico, con l’obiettivo di pianificare il percorso di cura in modo personalizzato e rispettoso delle preferenze del paziente. La PCC permette di evitare trattamenti non desiderati e di garantire che le cure siano coerenti con i valori e le scelte del paziente, anche in situazioni di incapacità. Questo processo può essere formalizzato attraverso un documento scritto allegato alla cartella clinica e può essere aggiornato nel tempo in base all’evoluzione della malattia o ai cambiamenti nelle volontà del paziente.



Aggiornato alle 11:29 del 11/03/2025